Art. 9.

      1. La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi è attribuita a sezioni specializzate del tribunale e delle corti d'appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché dagli esperti nominati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
      2. Il collegio giudicante è formato da un numero di magistrati fissato ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché da due esperti.

 

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